Art. 14.
(Spese per l'azione collettiva).

      1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

          b) la parcella del curatore amministrativo;

          c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.

      2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate ai sensi dell'articolo 15, comma 2.